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Legge Crescita e MODIFICHE ALLE DETRAZIONI FISCALI

Il 30 giugno 2019 è entrata in vigore la legge n. 58/2019, cosiddetta “legge Crescita” contenente, tra l’altro, importanti modifiche alla disciplina degli incentivi, sia per gli interventi di efficienza energetica e sia per il miglioramento sismico degli edifici , i cosidetti ecobonus e sismabonus.

Sostanzialmente per chi sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico, viene introdotta la possibilità di ricevere un contributo anticipato dall’impresa che ha effettuato l’intervento, al posto dell’utilizzo della detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Quindi la Legge Crescita prevede l’utilizzo della detrazione sinora prevista come Ecobonus o Sismabonus, come sconto sull’importo dei lavori effettuati dall’impresa . In pratica la detrazione fiscale diventa credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

In pratica, le somme vengono anticipate all’impresa diventando credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore dell’intervento, a sua volta, potrà cedere tale credito d’imposta, ovviamente corrispondente allo sconto applicato al proprietario dell’immobile dove sono stati eseguiti i lavori, ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; mentre resta confermata la non cedibilità del credito d’imposta a banche e ad intermediari finanziari.

Modifiche alle detrazioni fiscali

Più nel dettaglio, il comma 1, art. 10, della legge n. 58/2019 inserisce all’art. 14 del dl n. 63/2013 (contenente Disposizioni fiscali per interventi di efficienza energetica), il seguente nuovo comma 3.1:

3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Poi il comma 2, art. 10, della n. 58/2019 inserisce all’art. 16 del dl n. 63/2013, il seguente nuovo comma 1-octies:

1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Da specificarsi che le modalità attuative delle disposizioni relative alla possibilità di optare per lo sconto in luogo della detrazione, da effettuarsi in accordo con il fornitore, verranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.